Il certificato del casellario giudiziale europeo riporta i provvedimenti di condanna pronunciati nell’ambito dell’Unione Europea a carico dei cittadini italiani. Esso è ricompreso, per tutti i cittadini italiani, nel certificato del Casellario Giudiziale nazionale rilasciato all'interessato (art.24 co.1 bis TU 313/02 ) ma può essere richiesto autonomamente ex art.25 ter TU 313/02.
Per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea possono essere rilasciate informazioni con valore legale sulle condanne emesse sul territorio dell'Unione Europea. Esse riportano i provvedimenti di condanna pronunciati in ambito UE a carico del cittadino non italiano. Le informazioni sono prodottre tramite il sistema di interconnessione denominato ECRIS ai sensi dell'at.25 ter co.2 TU 313/02 e possono essere rilasciate solo dopo 10 giorni lavorativi.Gli unici Paesi europei non ancora connessi al sistema ECRIS sono: Malta, Portogallo, Slovenia e Grecia, con i quali la connessione è in corso d'opera. Risulta invece operativa la connessione con la Gran Bretagna.
L’informazione con valore legale sui precedenti penali relativi a condanne emesse nel territorio dell’Unione riporta i provvedimenti di condanna pronunciati in ambito UE a carico di un determinato cittadino non italiano e deve essere accompagnata dal certificato del casellario nazionale al fine della conoscenza dei provvedimenti giudiziari riportati sull'intero territorio dell'Unione Europea.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Requisiti della richiesta:
La richiesta del certificato può essere presentata utilizzando l'allegato Modello 3 e deve essere sempre sottoscritta dall’intestatario del certificato (detto anche richiedente o interessato), unitamente a:
- 1 marca da bollo da € 3,92 a titolo di diritto di certificato per il ritiro dei certificati senza urgenza (D.M. 09/07/2021 GU n.184 del 03.08.2021) e 1 marca da bollo da € 16,00 (L. 71/2013 - G.U. n°147 del 25/06/2013), nonchè ulteriore marca da bollo di € 3,92 per eventuale ritiro con urgenza;
- documento di identità in corso di validità (Decr. Dir. 01/08/2005) da esibire in originale.
Se la richiesta NON è presentata personalmente dall’intestatario del certificato o richiedente, occorrono anche:
- delega del richiedente presentata in carta semplice o utilizzando il Modello 5. L'intestatario del certificato, o richiedente, in caso di certificato positivo, dovrà esplicitamente autorizzare il delegato al ritiro dello stesso;
- copia del documento del richiedente - delegante dal quale risulti la cittadinanza
Casi in cui il rilascio dei certificati è gratuito:
- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83);
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73);
- per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.);
- per pratiche di divorzio e separazione (art. 19 L. 74/1987);
- per ricorso avverso diniego ricongiungimento familiare per stranieri (art. 28 co. 6 L. 40/98).
Altri casi di esenzione dal bollo, con corresponsione dei soli diritti di certificazione, sono elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.
L’utente che intenda usufruire dell’esenzione dal pagamento del bollo e/o dei diritti di certificato, produrrà idonea documentazione a dimostrazione di tale diritto (es.: numero del procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa, etc.).
Casi particolari di presentazione:
- per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale;
- per gli interdetti o i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, la domanda va presentata dal tutore o dall'amministratore che dovranno esibire il decreto di nomina;
- la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta, o tramite un delegato. Nel caso in cui l’interessato non sia in possesso di documenti identificativi dovrà fare autenticare la firma apposta sulla propria richiesta di certificato dal direttore del carcere, dall’ufficio matricolare o dalla struttura terapeutica ospitante.
Modalità di presentazione delle richieste:
Ritiro dei certificati:
E’ necessario prenotare un appuntamento sia per il ritiro dei certificati prenotati on line che per quelli da richiedere direttamente allo sportello.